Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 30/05/2002

Art. 12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685% ;

-da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

-da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

-da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;

-da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

-da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

-da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%. Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 14. Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

-fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

-da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

-da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

-da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

-da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

-da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

-da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%. è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. 16. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito

Art. 17. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

-fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

-da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

-da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

-da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;

-da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all' 1,8790%. è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Art. 18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

Art. 20. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

-visita medico-legale euro 19,11;

-ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

-autopsia euro 67,66;

-autopsia su cadavere esumato euro 96,58. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonchè di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29. Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional